Tribunale di Brescia : figlia al padre , causa alienazione genitoriale

Aperto da Serenissimo, 10 Aprile 2019, 03:15:20 PM

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Serenissimo

http://www.alienazione.genitoriale.com/la-sentenza-del-tribunale-di-brescia-22-3-19-che-affida-la-figlia-al-padre/?fbclid=IwAR0y1tUq3CoHlMBQtIiPxImpe-P5p0g4tsvWRA7Xz2ctVxKMpZsuuEuYVFU

La sentenza del Tribunale di Brescia 22.3.19 che affida la figlia al padre

(9.4.19) Il Giornale di Brescia ne aveva dato notizia il 5 aprile. Oggi è stato reso noto il testo della sentenza che riconosce l'alienazione parentale indotta dalla madre di una bambina di 11 anni contro il padre. La figlia viene affidata al padre in via esclusiva e molto presto verrà data esecuzione al provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria. Ci auguriamo che non si verifichi, come in altri casi è già capitato, uno schieramento dei mass media a favore del genitore alienante, la madre. E' lei infatti che l'unica responsabile dei traumi che sono stati causati alla bambina. Ricordiamo che nel famoso caso del bambino di Padova una giudice dei minori dichiarò che la forza pubblica avrebbe fatto meglio ad arrestare madre, zia e parenti tutti che stavano filmando la presa in consegna del bambino da parte del padre. Se a Brescia volessero ascoltare questo suggerimento potrebbero risparmiare molti problemi inutili alla bambina.

La sentenza è visibile in formato PDF a questo indirizzo: Sentenza_Tribunale_di_Brescia_alienazione_2019

Questo è il dispositivo della sentenza:

     Sentenza n. 815/2019 pubbl. il 22/03/2019 RG n. 1044/2012

    Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale,
    definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed
    eccezione disattesa o assorbita:

        in via pregiudiziale di rito, dichiara l'inammissibilità delle domande elencate al punto § 3 della motivazione;
        pronuncia la separazione personale dei coniugi;
        addebita la separazione alla sola moglie; per l'effetto,
        respinge la domanda attorea volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c.;
        affida la minore XXX in via esclusiva al padre;
        dispone che XXX fissi la residenza abituale presso il padre;
        dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia XXX tre pomeriggi a settimana, per un minimo di tre ore ciascuno, alla presenza di un educatore incaricato
        dai Servizi sociali. Gli incontri non avverranno in spazio neutro (bensì presso il domicilio materno o in qualsiasi altro luogo compatibile con la presenza dell'educatore)
        e l'individuazione dei giorni della settimana agli stessi deputati sarà compiuta tenendo conto della disponibilità dei Servizi sociali;
        dispone che, a far data dall'effettiva modificazione del collocamento di XXX, venga meno l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario c.d.
        indiretto della figlia e sorga, al contempo, l'obbligo della madre di versare al sig. YYYY, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di euro
        250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i
        genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in
        data 14 luglio 2016;
        incarica i Servizi sociali di: preparare psicologicamente XXX al mutamento della collocazione; curare l'inserimento della stessa nei "Gruppi di parola per i figli di Genitori separati"; fornire supporto psicologico ai genitori; monitorare il nucleo familiare in forma amministrativa, segnalando alla Procura presso il Tribunale
        per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio a carico della minore;
        condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in euro 504,96 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
        15%, Iva e Cassa;
        pone definitivamente il costo delle c.t.u. a carico di parte attrice;
        ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZZZZZ di procedere all'annotazione della presente sentenza;
        manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di VVVVV.
        Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019.

    Il giudice estensore
    Andrea Tinelli
    La Presidente
    Elda Geraci



La vicenda ha come al solito causato un grande rumore mediatico a livello locale tanto che l'avvocato del padre ha dovuto diramare un comunicato stampa per difendere l'onore del suo cliente, il padre della bambina che ora è diventato affidatario esclusivo.

Comunicato 09-04-19

    Brescia, 9 aprile 2019
    Oggetto: Brescia: Bambina affidata in via esclusiva al padre per inadeguatezza genitoriale della madre – Smentita ai comunicati stampa diramati dall'avvocato della madre
    BRESCIA (9 aprile 2019). In riferimento alle notizie pubblicate negli ultimi giorni dalla stampa, in conseguenza di comunicati pubblicati dall'avv. Francesco Miraglia relativi alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo di una minore al padre, si rende doverosa una replica, considerato che le dichiarazioni riportate dal suddetto difensore sono inveritiere, distorsive della realtà dei fatti processuali e gravemente offensive verso la figura paterna. Le dichiarazioni diramate dall'avv. Miraglia, legale della madre, oltre che irrispettose della funzione giudiziaria, sono gravemente lesive dell'onore e della reputazione del padre, il quale – per tale ragione – si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria e l'organo della Giustizia Forense in materia disciplinare, ciascuno per la parte di competenza. I processi non si svolgono sui giornali, sui media o su gruppi di comitati improvvisati che nulla sanno sulla vicenda. Le sentenze devono essere rispettate e, se ritenute ingiuste, devono essere impugnate nelle apposite sedi e non mediante proclami falsi e distorsivi della realtà storica e processuale. Le affermazioni riportate nel comunicato, che descrivono il padre come un soggetto violento e incapace, sono sconfessate da sette anni di istruttoria processuale, nel corso dei quali sono state disposte ben tre consulenze tecniche d'ufficio. Evidentemente l'avvocato Miraglia, essendo subentrato alla fine del giudizio dopo quattro avvocati, non ha letto gli atti. Tutte le consulenze, contrariamente a quando riportato dal difensore della madre, hanno univocamente escluso il carattere violento del padre, accertando al contrario l'inidoneità genitoriale della madre. Infatti, tali perizie hanno concluso come il padre si sia dimostrato "attento alle richieste e ai bisogni della figlia", "partecipe alla vita della bambina" e abbia mostrato "buone competenze nel rapportarsi con la figlia", così come del resto letteralmente riportato nella sentenza. La stessa pronuncia ha invece accertato il comportamento alienante della madre ai danni del padre, concludendo con un giudizio di "inadeguatezza genitoriale della madre, incompatibile con l'affidamento condiviso", a fronte del "protratto atteggiamento della madre di sistematico contrasto alla figura paterna", essendosi la stessa "adoperata per minare le fondamenta" del rapporto padre-figlia. Il Tribunale ha deciso quindi di affidare in via esclusiva la minore al padre all'esito di una lunga e approfondita attività istruttoria, in seno alla quale è stata accertata che la relazione tra la madre e la figlia è dichiaratamente "nociva per la minore". Tali conclusioni, si noti bene, sono state condivise da tutti i consulenti tecnici, ivi compreso il consulente di parte della stessa madre. In sintesi, l'unico soggetto negativo per la bambina accertato giudizialmente non è il padre, bensì la madre. Significativa in tal senso è la decisione del Collegio giudicante, per il quale la madre potrà vedere la minore soltanto alla presenza di un educatore sociale e per poche ore la settimana. Le dichiarazioni mendaci esternate dall'avv. Miraglia, dirette a stravolgere le statuizioni del Tribunale e a preannunciare l'intenzione di non osservarle, rappresentano un'offesa per il padre e un oltraggio per il lavoro della magistratura e dei numerosi professionisti che si sono occupati del caso. Altra circostanza estremamente grave è che il suddetto difensore nel proprio comunicato stampa, al solo fine di screditare la figura del padre, lo abbia strumentalmente descritto come un "uomo violento, già ricoverato in psichiatria". Tale ricovero in effetti è avvenuto, ma nel 2011 e a seguito di un episodio depressivo determinato della scoperta, a pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il più caro amico e testimone di nozze del marito. Tale circostanza, giudizialmente accertata, ha peraltro determinato l'addebito della separazione in capo alla moglie. Come professionista ritengo che le iniziative mediatiche intraprese dall'avv. Miraglia siano censurabili sotto ogni profilo e ben lontane dall'interesse della minore, la cui serenità dovrebbe essere il solo obiettivo da perseguire. Tali iniziative saranno segnalate e discusse nelle sedi opportune. Mi auguro comunque, per il bene della bambina, che la madre non frapporrà ostacoli all'attuazione della sentenza e al lavoro che gli assistenti sociali sono stati chiamati a svolgere domani 10 aprile, giorno fissato per il trasferimento della bambina presso il padre che la sta aspettando da ben sette anni.
    Avv. Giorgio Tramacere
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Finnegan

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