Madre perde l’affidamento della figlia perché l’allontana dal padre

Aperto da Serenissimo, 19 Settembre 2019, 02:29:56 PM

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Serenissimo

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Il Tribunale di Brescia ha formulato un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre di una bambina di soli dieci anni, incompatibile con l'affidamento condiviso, in quanto ritenuta responsabile della sindrome di alienazione parentale riscontrato nella minore
La vicenda

Una complessa situazione familiare quella che ha di fronte il Tribunale di Brescia, che ha disposto la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie per provata infedeltà coniugale.

Per pacifico insegnamento giurisprudenziale, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, "specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cass. Civ. Sez. I, n. 13592/2006).

Nella fattispecie concreta non vi erano dubbi sulla dedotta infedeltà coniugale della ricorrente, confermata da colleghi e da altri testimoni. E come noto l'addebito della separazione, a norma dell'art. 156 comma 1 c.c., priva la moglie del diritto all'assegno di mantenimento.
Valutazione a sé è stata fatta con riguardo ai provvedimenti personali da adottare relativamente alla figlia di dieci anni.

La minore, viveva con la madre da quando i genitori avevano cessato la convivenza. Nel corso degli anni, il rapporto padre-figlia si era radicalmente trasformato: se inizialmente, esso era "positivo", col passare del tempo era peggiorato sino ad un sostanziale allontanamento, caratterizzato dall'"ostinato rifiuto – di quest'ultima – di avvicinarsi al padre".

Il dato preoccupante – come rilevato dal Tribunale – è che il deterioramento della situazione si era aggravato nonostante il costante monitoraggio dei Servizi sociali; eppure anche le ultime operazioni peritali, avevano mostrato che egli avesse "complessivamente buone competenze nel rapportarsi con la figlia" riuscendo a non reagire di fronte alle critiche e al rifiuto di quest'ultima, per le quali si era mostrato molto addolorato.

Ebbene, la pervicace volontà manifestata dalla figlia di non vedere il padre –"largamente immotivata ed irrazionale" – era stata inquadrata dal ctu, con adesione di entrambi i ctp, nella PAS (Sindrome di Alienazione Parentale), ossia "una controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzi".

A tale conclusione i periti erano giunti valorizzando alcuni elementi, quali: 1) la campagna di denigrazione, nella quale il minore mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; 2)dalla mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino "tutto negativo", mentre l'altro genitore "tutto positivo"; 3) dal fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 4) dell'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore di quest'ultimo; 5) dell'assenza di senso di colpa.
Tutti sintomi riscontrati nel caso in esame.

Situazione che – a detta degli esperti – avrebbe potuto compromettere seriamente lo sviluppo psichico della bambina, la quale già aveva manifestato alcuni sintomi di un disturbo di personalità paranoide o di identità di genere.

Ebbene tale situazione è stata fatta discendere dall'atteggiamento evidentemente ostruzionistico della madre, che sin dall'inizio aveva insistito per l'affidamento esclusivo della figlia, accusando il coniuge di violenze nei confronti di quest'ultima e, mantenendo una sorta di controllo sui loro incontri, fino ad interrompere le loro telefonate e schierarsi contro chiunque (compresi i servizi sociali e gli educatori) avesse tentato di riavvicinarli.

Ciò ha indotto, il Tribunale di Brescia (sentenza n. 815/2019) a formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre, incompatibile con l'affidamento condiviso, ritenendo, pertanto, opportuno affidare [la minore] in via esclusiva al padre, il quale, al contrario, si era rivelato un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia".

A ciò ha fatto seguito anche la modifica del collocamento della minore: "la bambina dovrà passare alcune ore con il padre senza educatori, senza la madre, e se sarà opportuno con un parente del padre. In caso contrario, sarà necessario cambiare il collocamento della minore: dal padre, o un collocamento etero famigliare" (come suggerito dal ctu).

Confermare la situazione di collocamento alla madre, – ha aggiunto il Tribunale – significherebbe avallare in modo definito ed irreversibile l'iter di deterioramento della relazione col padre, la quale non costituisce un valore solo per quest'ultimo, ma anche e soprattutto per la figlia".


Da una dona a un molin no gh'è gran diferenza.

Finnegan

Quindi almeno per questo tribunale la PAS esiste!
Queste donne sono proprio tarate, distruggono la personalità delle figlie pur di recar danno al padre.

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